Questi permessi per visite mediche, quando non sono riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto sancito dalla legge.
La legge ha previsto, per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il diritto a fruire di permessi retribuiti,quando tali visite non sono riconducibili ad uno stato patologico in atto.
Si tratta quindi di Permessi Aggiuntivi da regolamentare nell’accordo quadro da stipulare all’ Aran.
La sentenza ha come conseguenza dunque l’annullamento dell’Art 4 comma 16 bis dl n.101/2013 che modifica l’art 55septies comma 5ter d.lgs n.165/2001, quest’ultimo recita:
“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati che hanno svolto la visita o la prestazione”
La relativa modifica tramite art.4 comma 16 bis dl 101/2013 prevede:
“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in merito all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione e trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
Tale modifica è stata effettuata perché si erano notate anomalie nel ricorso all’istituto della “assenza per malattia” da parte dei dipendenti pubblici in caso di visite specialistiche o di terapie di breve durata.
I giudici di merito fanno notare come viene sostituita l’espressione “assenza è giustificata”con il “permesso è giustificato”- aggiungendo a questo anche “in ordine all’orario”.
Sulla base di questa semplice quanto impercettibile sostituzione di espressione il Dipartimento della Funzione Pubblica decide di adottare una “circolare” che precisa che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il dipendente doveva fornire dei permessi per documentati motivi personali secondo la disciplina dei Ccnl.
Tale interpretazione della novella legislativa, poneva quindi il personale nella posizione di dover utilizzare i tre giorni annui di permessi personali o chiedere dei giorni di ferie.
In relazioni a questi avvenimenti la si denota:
- Violazione ed erronea applicazione dell’art 4 comma 16 bis del dl 101/2013, nonché del principio della gerarchia delle fonti. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze, sviamento.
- Eccesso di potere per sviamento , travisamento delle circostanze di fatto, illogicità ed ingiustizia manifesta.
- Violazione dell’art 97 e 32 della Costituzione , perché in violazione del diritto alla salute e dell’integrità fisica d psichica dell’individuo.
Dette violazioni sono state accolte dal Tar che ha annullato la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica rimandando all’ Aran per una regolamentazione della Disciplina.
C’è da precisare comunque che la sentenza, nonostante sia immediatamente esecutiva, dova aspettare il parere autorevole del consiglio di stato se la funzione pubblica deciderà di farvi ricorso.
Vi terremo informati sugli sviluppi della questione, anche per impedire che le aziende continuino illegittimamente ad applicare una circolare che non può in alcun caso superare la legge.
Salvo Vaccaro
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