Assenza visite mediche


assenza-visita-3Assenze per visite mediche, terapie e visite specialistiche, cosa cambia dopo la Sentenza del Tar Lazio.

Di Salvatore Vaccaro – Maria Luisa Asta

In questo periodo, stiamo assistendo a un continuo leggirefare, atto alla riduzione dei diritti dei lavoratori allo scopo di aumentane la produttività(ammesso che aumenti!) anche violando i più elementari diritti tutelati dalla costituzione, il che costringe i lavoratori a rivolgersial giudice per vedere riconosciuti(a distanza di anni!!) i propri diritti.
 
La Sentenza del Tar 5714 del 17 Aprile 2015 annulla, di fatto, la circolare 2/14 del Ministero della Funzione Pubblica, dichiarando illegittime le disposizioni sulla materia, riconducendo la questione a quella contrattuale.
Nella sentenza si afferma che:
assenza-visita-2I permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo(motivi personali o di famiglia), permessi brevi o ferie, non vanno utilizzati obbligatoriamente utilizzati, come si afferma nella circolare 2/14 impugnata, per giustificare assenze che hanno a che fare con la prevenzione della salute o con la malattia.

Questi permessi per visite mediche, quando non sono riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto sancito dalla legge.

La legge ha previsto, per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il diritto a fruire di permessi retribuiti,quando tali visite non sono riconducibili ad uno stato patologico in atto.

Con il ricorso vinto al Tar, la giurisprudenza introduce una “nuova fattispecie di permesso retribuito”. Questi permessi retribuiti non devono rientrare nei limiti quantitativi previsti dai contratti.
Si tratta quindi di Permessi Aggiuntivi da regolamentare nell’accordo quadro da stipulare all’ Aran.
Riepiloghiamo in breve le fasi della sentenza:

La sentenza ha come conseguenza dunque l’annullamento dell’Art 4 comma 16 bis dl n.101/2013 che modifica l’art 55septies comma 5ter d.lgs n.165/2001, quest’ultimo recita:

“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati che hanno svolto la visita o la prestazione”

La relativa modifica tramite art.4 comma 16 bis dl 101/2013 prevede:

“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni assenza-visita-4specialistiche ed esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in merito all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione e trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Tale modifica è stata effettuata perché si erano notate anomalie nel ricorso all’istituto della “assenza per malattia” da parte dei dipendenti pubblici in caso di visite specialistiche o di terapie di breve durata.
I giudici di merito fanno notare come viene sostituita l’espressione “assenza è giustificata”con il “permesso è giustificato”- aggiungendo a questo anche “in ordine all’orario”.

Sulla base di questa semplice quanto impercettibile sostituzione di espressione il Dipartimento della Funzione Pubblica decide di adottare una “circolare” che precisa che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il dipendente doveva fornire dei permessi per documentati motivi personali secondo la disciplina dei Ccnl.

Tale interpretazione della novella legislativa, poneva quindi il personale nella posizione di dover utilizzare i tre giorni annui di permessi personali o chiedere dei giorni di ferie.

In relazioni a questi avvenimenti la si denota:

  • Violazione ed erronea applicazione dell’art 4 comma 16 bis del dl 101/2013, nonché del principio della gerarchia delle fonti. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze, sviamento.
  • Eccesso di potere per sviamento , travisamento delle circostanze di fatto, illogicità ed ingiustizia manifesta.
  • Violazione dell’art 97 e 32 della Costituzione , perché in violazione del diritto alla salute e dell’integrità fisica d psichica dell’individuo.

Dette violazioni sono state accolte dal Tar che ha annullato la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica rimandando all’ Aran per una regolamentazione della Disciplina.
C’è da precisare comunque che la sentenza, nonostante sia immediatamente esecutiva, dova aspettare il parere autorevole del consiglio di stato se la funzione pubblica deciderà di farvi ricorso.

assenza-visita-medicaPer’altro le aziende di Catania dopo questa “circolare ad hoc” della funzione pubblica, si erano subito uniformate rendendo di fatti “difficoltosa” la fruizione di tali permessi e comunque in qualche caso assegnando solo le ore del’effetiva visita specialistica e, tra laltro, non tenendo conto del tipo, del tragitto, e delle conseguenze della stessa.Ad esempio una semplice visita oculistica con l’istillazione di gocce di atropina rende impossibile, anche per ore, una visione ottimale.
Di fatto, con questa sentenza, viene riconosciuta la necessità per il dipendente, di tutelare la propria salute attraverso “lo stato di malattia” e non solo per i tre giorni l’anno(Permessi ex art. 21), ma ogni qualvolta il dipendente ne ravvisi la necessità.
Vi terremo informati sugli sviluppi della questione, anche per impedire che le aziende continuino illegittimamente ad applicare una circolare che non può in alcun caso superare la legge.
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Salvo Vaccaro

Segretario Provinciale NurSind Catania - Componente Direzione Nazionale NurSind. Da 20 anni impegnato nella tutela e valorizzazione della professione e dei professionisti infermieri. "L'amore per la professione mi ha spinto sui passi dell'autorappresentanza"

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