Legge 104/92, cosa è cambiato.

L’impegno che un nucleo familiare deve sostenere nel caso di assistenza a un invalido non è sicuramente quantificabile, né tantomeno sostituibile. Nonostante la premessa, resta indiscussa l’utilità di alcune norme nell’alleviare anche se in minima misura, il peso di tale fardello. Fra le varie Leggi in materia si ricorda la L.104/92. Si ribadisce che abusare impropriamente dei permessi legati alla L.104/92, è stato ormai riconosciuto motivo di licenziamento. Analizziamo cosa prevede questa norma:
- permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della Legge n.104/1992;
- prolungamento del congedo parentale;
- riposi orari, in alternativa al prolungamento del congedo parentale;
- congedo straordinario.
La Legge n.104/1992 prevede che tali permessi sono riconosciuti a:
- lavoratori dipendenti con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;
- lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave.
Al fine di semplificare gli adempimenti sanitari e amministrativi per i soggetti con disabilità grave, nell’agosto del 2014 entra in vigore la Legge 114.
Uno dei punti più importanti che questa Legge garantisce è la continuità assistenziale. Fino all’entrata in vigore di questa norma, alla data di revisione del verbale di L.104/92, era a carico del disabile presentare nuova domanda. La normativa, infatti, prevedeva che alla scadenza del verbale, i permessi potessero essere erogati esclusivamente dopo l’emissione del nuovo verbale di L. 104, sempre, che quest’ultimo confermasse i requisiti sanitari.
La nuova Legge prevede la continuità dei benefici fino alla visita di revisione. Quest’ultima non dovrà essere richiesta con l’invio di una nuova domanda. La nuova Legge prescrive che sia a completo carico dell’INPS l’iter amministrativo e sanitario delle domande di revisione. L’INPS dovrà chiamare in automatico tutti i soggetti da sottoporre a revisione.
Anche gli enti preposti al supporto dei cittadini (patronati), hanno concretamente l’impossibilità (inibito il sistema informatico dedicato) di spedire domande di revisione. Nel caso in cui le amministrazioni e i datori di lavoro dovessero manifestare difficoltà al riconoscimento, senza soluzione di continuità, dei benefici legati ai permessi della L. 104 per verbale scaduto, i disabili possono rivolgersi agli uffici INPS. Questi ultimi provvederanno, dopo verifica, a inserire il nome nelle liste di revisione (in caso di mancato inserimento automatico). A seguito della verifica potrà, su richiesta, essere rilasciata un’attestazione comprovante l’attesa di visita di revisione e riportante lo stralcio di L. 114/2014 che rileva la continuità del verbale, anche se scaduto, in attesa di visita INPS.
Il disabile può usufruire di tutti i benefici fino al mese di visita di revisione. Si ricorda che nel caso di non conferma dei requisiti, i benefici decadono dal mese successivo alla visita di revisione INPS.
Una Legge che ha sicuramente snellito l’iter, facilitando la vita amministrativa ai disabili, che comunque incontrano difficoltà, definibili fisiologiche, in un momento di transizione della normativa, ancora non del tutto superato.
Il disagio è accresciuto nei confronti degli invalidi poiché non essendo più visitati dall’ASP territorialmente competente, sono tutti costretti (per la provincia di Catania) a essere sottoposti a visita presso il CML INPS di Catania, oggi collocato in viale XX Settembre 39. Di fatto, le revisioni presso gli ambulatori dell’ASP dislocati in tutta la provincia erano molto più comode, poiché i soggetti interessati non erano obbligati a percorrere diversi KM per sottoporsi a visita di revisione c/o l’INPS.
Come si accennava prima, la transizione non è ancora terminata, ma manca poco. Anche l’INPS qualche mese fa ha definito gli ultimi accorgimenti attraverso le istruzioni operative emanate con la circolare n. 127/2016 in relazione ai benefici riconosciuti ai lavoratori con disabilità grave.
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