Anche la Corte d’Appello Sezione Lavoro nell’ordinanza causa iscritta 230/2018 R.G. ha riconosciuto agli infermieri il diritto dei dieci minuti del cosiddetto cambio tuta tra un turno e un altro, giudicando inammissibile il ricorso dell’Arnas Garibaldi contro la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al Nursind, obbligando l’azienda ospedaliera al pagamento degli arretrati ai 28 infermieri che avevano presentato ricorso dal 6 ottobre 2006.
Sono veramente soddisfatto della decisione della Corte d’Appello: In Sicilia già diverse aziende di altre provincie hanno da tempo questo riconoscimento, ora tocca anche a Catania. E siamo sempre più decisi a portare avanti questo Nostro diritto e siamo a disposizione dei colleghi che volessero unirsi per fare un nuovo ricorso, la Segreteria Territoriale NurSind rimane a disposizione.
L’ostinazione dell’Azienda ARNAS Garibaldi nell’ impugnare la sentenza n. 291/2018, con la quale a gennaio 2018 per la prima volta anche in Sicilia è stato riconosciuto il diritto alla retribuzione del c.d. “cambio tuta”, si è scontrata, ieri in data 17 Aprile 2018, con quanto deciso dalla Corte di Appello di Catania – spiega l’avv. Antonella Grasso – che ha dichiarato inammissibile l’inibitoria proposta dalla difesa dell’Azienda, pronuncia che seppur non anticipatoria dell’esito finale del giudizio di appello, di certo fa ben sperare e presagire una ventata di giustizia anche per gli infermieri siciliani”
“Questa difesa crede fermamente nel diritto dei lavoratori al pagamento del c.d. cambio tuta, e si pone l’obiettivo di dimostrare che l’azione dell’Azienda si appalesa solo quale logica continuazione di una strategia processuale, iniziata dalla stessa con la costituzione nel giudizio di primo grado e proseguita con l’instaurazione dell’appello, e che ha quale unico fine quello di protrarre nel tempo gli effetti della decisione giudiziale ad esclusivo danno dei ricorrenti odierni appellati” dichiara l’avv. Nella Piccione.
Appare ormai evidente e cristallino il diritto di tutto il personale sanitario alla retribuzione del c.d. “tempo divisa” e passaggio delle consegne, visto che anche nell’ipotesi di CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ del triennio 2016/2018 firmato il 23 febbraio 2018 al Capo I “ISTITUTI DELL’ORARIO DI LAVORO” art.27 “orario di lavoro” è compreso.
Vincenzo Neri
Vincenzo Neri
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