SCEGLI LA MIGLIORE TUTELA PER LA TUA PROFESSIONE
SOTTOSCRIVENDO L’ADESIONE AL SINDACATO AVRAI LA POLIZZA COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE PENALE DEL NURSIND
Cari colleghi,
premesso che, anche io, come tanti di voi sono sempre stato “allergico” in generale, alla complessa materia quale è quella delle assicurazioni, e già nominare le parole clausole e/o postille, scatenano in me, e credo anche a molti di voi, una reazione di malessere che, viene spesso mitigata con l’accettare più o meno passivamente, la polizza assicurativa che vieneproposta da un collega, da un amico o dal sindacato. Ebbene, tale scelta, spesso poco accorta, sebbene rappresenti nell’immediato un sollievo, così come l’antistaminico o il cortisone lo sono per l’allergia, e che permette di assolvere l’obbligo di legge, può rivelarsi inutile e dannosa allorquando si è chiamati a rispondere del proprio operato di fronte alla giustizia.
Infatti, non sono poche le sorprese, che molti colleghi infermieri hanno avuto nel corso di un procedimento, circa le reali coperture della propria polizza, sia in fase preliminare che a chiusura dello stesso, rinvenendo clausole e postille, che di fatto limitano fortemente le coperture promesse in fase di sottoscrizione della polizza, rivelandosi nel migliore dei casi, vere e proprie partite di giro. Ricordiamo che, troppi colleghi, schiacciati da sentenze di condanna nei loro confronti, hanno dovuto far fronte con proprie risorse, e in taluni casi indebitandosi fortemente.
A circa due anni, dall’entrata in vigore della Legge n°24 dell’8 marzo 2017 che, per effetto dell’art. 10 co.3 obbliga tutti i dipendenti pubblici e privati ad assicurare la propria responsabilità per “Colpa Grave”, e per tutti i liberi professionisti di assicurare integralmente la propria “Responsabilità Professionale”, si è assistito ad un fiorire di offerte assicurative, una vera e propria giungla nella quale, per districarsi, sarebbe utile almeno un corso informativo avanzato di sopravvivenza.
Credo sia necessario che ognuno di noi, prima di aderire ad una polizza che assicuri il proprio operato, abbia contezza delle reali coperture delle quali è beneficiario, e soprattutto la consapevolezza che le misure assicurative proposte possano essere ulteriormente integrate e personalizzate adeguandole al rischio nell’ambito dell’attività svolta. Al riguardo, oggi circolano polizze assicurative, che promettono grandi coperture, in realtà poi nel groviglio di codicilli, si scopre che l’apertura del sinistro avverrà “solo in esito a sentenza della corte dei conti” oppure in “esito a sentenza passata in giudicato”.
Tradotto significa che, ad esempio, un infermiere condannato a risarcire un danno di 50.000 euro resterà debitore fino alla sentenza di ultimo grado, e comunque fino ad allora dovrà assolvere al pagamento di quanto dovuto.
Cerchiamo allora, di fissare bene alcuni concetti fondamentali, che scaturiscono dall’obbligo assicurativo imposto dalla legge Gelli, e che aiuteranno ad aumentare la consapevolezza nella scelta di dotarsi di una copertura assicurativa adeguata
Di seguito:
-
In Italia. si deve far riferimento alla doppia natura della responsabilità, che può essere extracontrattuale o contrattuale. La responsabilità extracontrattuale è legata alla condotta dei professionisti e quella contrattuale è vincolata alle strutture sanitarie.
-
L’accensione di una polizza permette quindi di limitare il risarcimento per l’errore negligente dell’infermiere che abbia causato un danno al paziente, ma non ne esclude assolutamente la responsabilità. Tale limitazione si ha in cambio del premio assicurativo da dover pagare alla società assicuratrice.
-
In tal senso l’art 1917 c.c., il cui intimo significato è quello di escludere la compagnia assicurativa per i comportamenti dolosi che abbiano cagionato il danno in capo al paziente, obbliga la compagnia a tenere indenne l’assicurato in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione.
-
E’ fondamentale quindi per l’operatore sanitario, fare riferimento al tempo in cui è accaduto l’evento lesivo in capo al paziente, poiché il periodo di copertura assicurativo può essere oggetto di specifica clausola vincolante all’interno del contratto.
-
L’azienda chiamata a risarcire si rivalga sul sanitario solo per dolo e colpa grave e per un tetto massimo di 3 annualità lorde, cosi come previsto all’art.9. La rivalsa della struttura pubblica sul dipendente può essere proposta solo se la sentenza di condanna è passata in giudicato ed evidenzia responsabilità per fatti o condotte del sanitario ascrivibili a dolo o colpa grave.
-
E’ fatto obbligo alle strutture pubbliche e private (convenzionate e non) di assicurare la RC verso terzi e verso prestatori d’opera e renderne pubblici i dati;
-
E fatto obbligo alle strutture pubbliche e private (convenzionate e non) di assicurare la responsabilità personale del sanitario e per la libera professione, rimane limitatamente all’azione di rivalsa della struttura verso il sanitario.
In sostanza, l’assicurazione sulla responsabilità civile professionale per colpa grave, è una copertura assicurativa che garantisce per perdite patrimoniali subite da terzi causate da una cattiva gestione dell’operato da parte del professionista o da omissioni commesse da quest’ultimo, pertanto, come ogni professionista, è tenuto a garantire non il risultato della propria attività, ma il rispetto delle norme che mediamente, le regole della professione gli impongono di rispettare.
Nel contesto infermieristico, la dimensione assicurativa da talune parti, viene ridotta ad una mera competizione tra associazioni, ciò rende le prospettive di sottoscrivere un valida polizza, confuse e poco chiare, ciò significa privare l’infermiere di coperture che non avrebbe se non ci fossero proprio le associazioni virtuose, come il NurSind ad esempio, che si confronta da anni con diverse assicurazioni nel settore, tra quelle operanti, proprio per ottenere condizioni che salvaguardino il professionista sanitario.
Non si può pensare, quindi, che gli infermieri possano addentrarsi in quella giungla che è il mercato assicurativo RC O colpa grave senza assistenza qualificata. Pertanto, per agevolare i propri iscritti, NurSind in collaborazione con PARTNER DI CARATURA INTERNAZIONALE, con specifiche competenze nel settore della Sanità, ha predisposto una copertura assicurativa per la colpa grave e un polizza di tutela legale penale CHE SODDISFA TOTALMENTE I REQUISITI DI LEGGE e offre massimali molto elevati.
In ultima analisi, resta quindi al professionista la responsabilità di una valutazione comparativa e specifica in base alle proprie esigenze. Per la trasparenza che ci ha sempre distinto pubblichiamo il testo di polizza per colpa grave, il testo per la tutela legale e un video affinché ciascuno possa valutare l’effettiva aderenza alla copertura del proprio profilo di rischio.
Per visionare clicca qui:
http://www.nursind.it/nursind2/modules/article/view.article.php?1488
Emilio Benincasa
Ultimi post di Emilio Benincasa (vedi tutti)
- Tempo tuta Policlinico di Catania: NurSind vince anche in Appello. - 25 Ottobre 2024
- “Ancora violenza negli ospedali: infermiere aggredito al San Marco di Catania” - 18 Ottobre 2024
- Sanità Sicilia: sbloccata la detassazione degli straordinari - 21 Settembre 2024
- Infermieri: la Sicilia blocca la detassazione degli straordinari - 20 Settembre 2024
- APPROVATO REGOLAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE (EX FASCE)… NE VEDREMO DELLE BELLE !!! - 9 Agosto 2024