Numerosi bandi di concorso contengono una clausola che riporta incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione
che non è presente nella normativa concorsuale.
Questa clausola esclude dalla mobilità chi ha superato tutte le prove in precedenti concorsi, ma alla visita da parte del medico competente durante la sua vita lavorativa si trova con un giudizio di idoneità parziale.
Idoneità alla mansione, cosa significa??
Quando un infermiere o altro operatore sanitario viene assunto da un’azienda pubblica, deve necessariamente essere “idoneo” a svolgere la mansione per la quale viene assunto.
Nei bandi pubblici viene infatti sempre specificato che il lavoratore deve essere “idoneo alla mansione specifica”.
Al momento dell’assunzione, tutti i dipendenti pubblici del comparto sanità, indipendentemente dalla mansione svolta, hanno l’obbligo di sottoporsi ad una visita del medico competente aziendale.
Il medico competente ha infatti il compito di formulare un giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione, poiché ogni azienda sanitaria ha l’obbligo di tutelare i propri dipendenti dai rischi che possono essere correlati alla mansione, in particolare se il dipendente presenta problemi di salute o patologie che possano precludere la possibilità di lavorare in sicurezza.
Il medico competente deve perciò sempre esprimere, come anzidetto, il proprio giudizio sulla idoneità e in forma scritta, consegnando copia del giudizio stesso al lavoratore e al datore di lavoro.
- preventiva, mirata ad identificare l’idoneità alla mansione da svolgere del lavoratore assunto
- periodica, per controllare lo stato di salute del paziente (di solito una volta l’anno, o comunque in relazione al rischio professionale individuato)
- per cambio mansione, e quindi per valutarne l’idoneità
- per cessazione rapporto, nei casi previsti dalla legge
- al rientro di un periodo di malattia maggiore di 60 giorni, o di un periodo prolungato di cassa integrazione
- su richiesta del lavoratore, qualora ravveda un peggioramento dello stato di salute. Il medico è tenuto a svolgere la visita entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
La visita deve essere eseguita durante l’orario di lavoro.
Il medico competente può formulare quattro diversi giudizi
- Idoneità: prevede la sussistenza di tutti i requisiti necessari da parte del dipendente a svolgere la mansione specifica
- Idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni (permanente o temporanea): il dipendente presenta dei problemi di salute che impediscono la possibilità di svolgere “normalmente” la propria attività. Le limitazioni prescritte possono essere temporanee, qualora il medico competente preveda la possibilità che la problematica di salute si risolva, o permanenti, se il medico competente non prevede che possa risolversi la problematica esistente
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente.
Possibile che per una clausola palesemente discriminatoria ed ingiusta nessuno abbia mai fatto ricorso?
E infatti notizia di questi giorni che molti colleghi sono stati esclusi dal bando di mobilità per Infermieri del Bacino Sicilia Orientale per idoneità con limitazioni e/o prescrizioni. Che colpa hanno i colleghi che durante la loro attività lavorativa si sono ammalati e adesso gli viene negata la possibilità di lavorare nella propria Terra?
L’esclusione ci appare alquanto discutibile e quantomeno dovrebbe essere contestualizzata alla tipologia di limitazione che ne limita la mansione, pertanto chi pensa di aver subito un’ingiustizia può compilare il Form sottostante
NUNZIO ZERBO
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