In questi giorni si sta completando il triennio formativo ecm 2014-2016 e numerose sono le richieste d’informazione e/o chiarimenti in merito all’argomento che ci giungono alla nostra Segreteria e pertanto abbiamo ritenuto opportuno informarvi con questo breve vademecum.
L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi. È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti, secondo gli stessi criteri relativi alle riduzioni individuati dalla determina della CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) del 17 luglio 2013.
L’obbligo formativo individuale è determinato all’inizio del triennio sottraendo dall’obbligo formativo standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto riportata:
Crediti acquisiti nel triennio 2011-2013
Crediti acquisiti
nel triennio 2011-2013
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Fabbisogno triennale 2014-2016
|
Fabbisogno annuale 2014-2016
|
Da 101 a 150 | 105 | Da 17,5 a 52,5 |
Da 51 a 100 | 120 | Da 20 a 60 |
Da 30 a 50 | 135 | Da 22,5 a 67,5 |
Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
Certificazione per il triennio 2014-2016
1. Al termine del triennio 2014-2016, il professionista sanitario può richiedere i seguenti documenti:
a) attestato di partecipazione al programma ECM;
b) certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio.
Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo individuale con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiori all’obbligo formativo.
I documenti di cui sopra sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.
Regole applicative
Il professionista sanitario dovrà acquisire, ogni anno del triennio, un ammontare di crediti ECM compreso in un range che va da un minimo del 50% ad un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo.
I crediti acquisiti in eccedenza rispetto a quanto sopra non hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.
I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.
Quanto disposto dal precedente comma non si applica a chi beneficia di esoneri parziali dall’obbligo formativo individuale indicati dalla CNFC. 5. I crediti acquisiti per la propria professione e non per le discipline esercitate hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, ma non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.
Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider
Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli(docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di ‘docente’, rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un’altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.
Formazione a distanza
È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’intero debito formativo, previsto dall’art. 1 della presente determina, anche mediante formazione a distanza (FAD).
E’ consentito rilasciare crediti ai docenti/relatori di eventi FAD con le stesse modalità di attribuzione della formazione residenziale. Si specifica inoltre, che è assimilabile alla docenza, la durata (in ore) della preparazione del materiale durevole per eventi FAD e la durata (in ore) delle registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD (ovvero 1 credito per ½ ora di docenza o relazione, 2 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione). Si specifica inoltre, che il numero di crediti attribuibili al tutor (in tempo reale o in differita breve) di un evento FAD, è assimilabile al numero di crediti del tutor per tirocini di valutazione e/o obbligatori (4 crediti/mese).
Con riferimento al triennio formativo 2014-2016 gli eventi FAD dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente determina si rimanda alle determine adottate dalla CNFC e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.
NUNZIO ZERBO
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