Nei giorni scorsi NurSind e le altre Organizzazioni Sindacali si sono incontrate a Palermo in sede Assessoriale in quanto sono state richieste e fornite da quest’ultimo, ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del protocollo sulle procedure e i criteri di stabilizzazione del personale precario.
Ecco quanto emerso:
- I posti da destinare alla stabilizzazione del personale del comparto debbono corrispondere tendenzialmente al 50%. Nel caso in cui la platea avente diritto superi tale percentuale è fatto salvo alle aziende di poter aumentare secondo criteri di una effettiva esigenza organizzativa ed assistenziale mantenendo l’obbligo di un adeguato accesso dall’esterno.
Per quanto sopra è necessario chiarire che le risorse complessive da destinare alle stabilizzazioni non possono superare il 50% delle risorse programmate per l’assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni, ovvero, debbono complessivamente garantire le procedure di reclutamento previste sia dal D.Lgs. n. 75/2017 sia quelle di reclutamento speciale e dall’interno previste dal D.Lgs. n. 165/200.
- Coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art.20 del D.Lgs. n. 75/2017 (leggasi 36 mesi ed 1 giorno) avranno precedenza in ordine temporale nelle procedure di stabilizzazione, rispetto alle ulteriori procedure di cui all’art. 1 co. 268 lett b) L. 234/2021 (Legge Finanziaria dello Stato che prevede 18 mesi di cui 6 prestati nel periodo di emergenza covid e non oltre il 31 dicembre 2022)
In caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti presso l’Azienda che procede alla stabilizzazione e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica.
Per idoneità si intende quella riferita a una procedura concorsuale, ovvero, aver superato una selezione con emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.
Per quanto sopra possono avere valutazioni positive le idoneità conseguite a seguito di selezione pubblica anche a tempo determinato (ivi compresa quella ex art. 15 octies D.Lgs. n. 502/1992), in Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, esitate con una graduatoria valida e approvata in data non anteriore al 01/01/2021, nella medesima qualifica e profilo professionale per cui si concorre alla procedura di stabilizzazione.
Preme evidenziare su quanto sopra evidenziato un aspetto che ha creato parecchi malumori tra il personale poiché le precedenti stabilizzazioni non hanno fatto ricorso ad alcuna prova idoneativa.
Sotto questo aspetto la regione invece ha dato un chiaro indirizzo nello specificare che è necessario superare una prova concorsuale al fine di rendere legittima la stabilizzazione superando il vincolo costituzionale. (il motivo per cui alcune aziende hanno fatto diversamente non ci è dato sapere)
Inoltre, il personale con contratto di lavoro flessibile che ha prestato servizio presso gli Hub vaccinali di Palermo, Catania e Messina, in possesso dei requisiti potrà partecipare alla stabilizzazione, previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica, facendo istanza presso una delle Aziende ricadenti nell’area metropolitana di riferimento.
Per quanto concerne la disposizione relativa alla sospensione temporanea delle procedure di reclutamento del personale, questa è da intendersi riferita ai concorsi a tempo indeterminato-Pertanto, le aziende in casi esclusivamente eccezionali di carenze di organico tali da compromettere le esigenze assistenziali, potranno procedere a selezioni a tempo determinato.
Infine l’Assessorato, al fine di una omogenea applicazione delle disposizioni sulle stabilizzazioni e di quanto chiarito ha chiesto a tutte le Aziende Sanitarie siciliane di inviare i piani di fabbisogni aziendali corredate dalle opportune modifiche, entro e non oltre il prossimo 31 agosto 2023.
La Segreteria Territoriale
NurSind Catania
Salvo Vaccaro
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