E’ stata finalmente rilasciata la circolare Madia per la stabilizzazione di 50 mila precari storici. Sia tratta della circolare nr. 3/2017 che fornisce gli indirizzi operativi per le Pubbliche amministrazioni in materia di superamento del precariato storico e valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile.
La circolare emanata il 23 novembre fornisce gli indirizzi operativi per l’applicazione del decreto attuativo della Riforma della PA nr. 75/2017; ossia del decreto conosciuto ai più come norma “salvaprecari”.
La circolare dà indicazioni alle amministrazioni pubbliche che potranno partire subito con le assunzioni, a partire da gennaio 2018, per il triennio 2018-2020. Senza aspettare, dunque, il piano triennale dei fabbisogni, tenendo conto però dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Sarà opportuno che le amministrazioni operino, comunque, una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare.
ll testo firmato impone anche il divieto di riproporre nuovi contratti di tipo precario per il futuro e consentirà solo le cosiddette “collaborazioni genuine”. “Il divieto è infatti circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure di reclutamento speciale” si legge nella circolare.
Le amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a tipologie di lavoro flessibile dovranno privilegiare, per il reclutamento speciale, “l’utilizzo di risorse di turn over ordinario nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno”.
In particolare la circolare indica che i primi due commi dell’articolo 20 del Dlgs 75 sono i due “pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020”.
I due commi si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio sanitario nazionale con le stesse modalità previste per tutto il resto del personale della Pubblica amministrazione, Irccs e Izs compresi.
In particolare per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non, la circolare prevede che “in quanto personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari, è consentito il ricorso anche alle procedure di cui all’articolo 20 e, per il personale tecnico-professionale e infermieristico, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall’articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale”.
Infatti, sottolinea la circolare, bisogna tener presente che per queste categorie del Ssn, si continuano ad applicare anche le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per indire le procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile come prevede la stessa legge di stabilità per quanto riguarda il fabbisogno di personale e le sue modalità organizzative per garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sull’orario di lavoro “attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili”.
La circolare ricorda inoltre anche che il comma 543 della legge di stabilità 2016 prevede anche una riserva nelle procedure concorsuali al massimo del 50% dei posti al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. I “precari storici” insomma.
L’articolo 20, come spiega la circolare, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che abbia tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso, compresi i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla stessa amministrazione e alla stessa attività.
Dal punto di vista delle risorse finanziarie, il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dall’articolo 20 consente di utilizzare, in deroga al regime ordinario delle assunzioni e per superare il precariato, le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.
Queste risorse, quindi, possono elevare i limiti ordinari finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, “purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure”.
Le amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e prevedere nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto previsto all’articolo 9, comma 28. Le stesse risorse dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio “e conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017”.
Per dare attuazione all’articolo 20 le amministrazioni possono utilizzare, in aggiunta anche le risorse finanziarie previste assunzioni nel triennio 2018-2020, al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato con procedure di reclutamento ordinario a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno.
Superamento del precariato storico – stabilizzazione diretta
Come ricorderete, l’art. 20 del d. lgs. nr. 75/2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) prevede la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, personale non dirigenziale che possegga tutti e tre i seguenti requisiti:
- risulti in servizio, anche per un solo giorno, dopo il 28 agosto 2015 , con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che deve procedere all’assunzione;
- sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli in relazione alle medesime attività svolte; la procedura può essere stata espletata anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
- abbia maturato, al 31/12/2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
In merito al punto 1), la circolare Madia specifica che rientra nella stabilizzazione anche chi, all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato non è in servizio. Tuttavia si precisa che, ha la priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 75/2017 (22 giugno 2017). Questo criterio risulta essere prioritario a tutti gli altri criteri eventualmente stabiliti dall’amministrazione per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato
Stabilizzazione indiretta
Il c. 2 dell’art 20 consente, per il triennio 2018-2020, di bandire concorsi riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili per i precari che:
- risultino titolari, successivamente alla data del 28 agosto 2015 5 ,di un contratto di lavoro flessibile ( anche co.co.co) presso l’amministrazione che bandisce il concorso:
- abbiano maturato, al 31/12/2017, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all’articolo 20, comma 2, sono descritte nell’atto interno della PA. Inoltre, si legge nella circolare, che non è necessario, esperire una preventiva mobilità prevista dall’art. 30 d.lgs. 165/2001 proprio perchè, le speciali procedure di reclutamento previste dal decreto Madia, hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità stessa.
Computo dei 36 mesi
In merito al punto 3), la circolare precisa che ai fini del computo dei 36 mesi negli ultimi otto anni, valgono anche i periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività.
Restano esclusi da questo conteggio:
- i contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi dirigenziali, salvo quanto previsto per il personale, anche dirigenziale, del Servizio Sanitario Nazionale;
- il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;
- i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (comma 9).
Adempimenti della PA
Per poter assumere a tempo indeterminato, è necessario che le PA abbiano previsto talli figure da assumere nel Piano Triennale del Fabbisogno del personale e, abbiano previsto la relativa copertura finanziaria.
Ove non ancora vi sia un piano di fabbisogno, le Amministrazioni possono procedere alle assunzioni di cui all’art. 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica.
E’ opportuno, precisa la circolare che le Amministrazioni operino una “ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare. Ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all’esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative.
Si chiede alle amministrazioni di adottare sempre un atto interno in cui si evidenzi il personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione diretta. Si dovranno inoltre evidenziare quelli per cui è possibile, a mente del comma 2 dell’art. 20, indire un concorso a tempo indeterminato con riserva di posti.
Risorse aggiuntive per la stabilizzazione
La circolare attuativa specifica che per poter procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art. 20, le Amministrazioni possono “utilizzare, in deroga all’ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 , calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Tali risorse, quindi, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure”.
Divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibili e proroga dei contratti
Il comma 5 dell’art. 20 del “decreto salva-precari” fa divieto alle amministrazioni, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei precari, di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure.
Diversamente, per chi partecipa alle procedure di stabilizzazione, è ammessa la proroga dei contratti a termine nelle more della conclusione delle procedure speciali di reclutamento. Qualora le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale a partire dal 2018 e, siano in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni; possono effettuare la proroga o il rinnovo dei contratti a termine dei precari anche prima dell’inizio delle procedure di stabilizzazione eciò, al fine di garantire la continuità dei servizi.
Enti di ricerca e dipendenti SSN
La circolare chiarisce e precisa anche le specificità previste per gli enti di ricerca e per i lavoratori del SSN. Così, per i primi. tra i contratti flessibili si devono far rientrare anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca. Agli enti di ricerca non si applica neanche il divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 20, comma 5, purché siano rispettati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.
Modifiche all’art. 35 Testo Unico del Pubblico Impiego
L’art 35 del d. lgs. 165/2001 reca norme in materia di reclutamento del personale nella PA; in particolare, il comma 3-bis, prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di bandire concorsi per titoli ed esami finalizzati a valorizzare, con l’attribuzione di apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata da personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio, con rapporto di lavoro flessibile, nello stesso ente che bandisce il concorso.
L’articolo 6, comma 1 lettera b), del d.lgs. 75/2017 ha sostituito alla lettera b), il riferimento al solo contratto «di collaborazione coordinata e continuativa» con quello, più ampio, al contratto «di lavoro flessibile» ciò comporta che la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata dal personale si possa riferire ad una più ampia platea e, dunque, a tutte le tipologie di lavoro flessibile compreso i titolari di contratti di somministrazione di lavoro e, anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel rispetto della normativa vigente ratione temporis.
CIRCOLARE N°3/2017
“INDIRIZZI OPERATIVI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO”.
PH Credit : lavoro e diritti , Quotidiano Sanità
NUNZIO ZERBO
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