Il 22 giugno è entrato in vigore il decreto di riforma del lavoro pubblico, dlgs 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017),decreto attuativo della riforma Madia, che nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L n. 124/2015) punta all’obiettivo dichiarato di ridurre il precariato nella Pa.
Secondo le stime del Governo il «piano straordinario di stabilizzazione» interesserà, nel triennio 2018-2020, circa 50 mila precari contribuendo a ridurre, nel breve periodo, i rischi di una nuova condanna in sede europea a fronte di un eccessivo ricorso a forme di lavoro flessibile.
A tal fine il legislatore ha tracciato due percorsi principali: stabilizzazione di dipendenti in possesso di almeno tre anni di anzianità di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto, e procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della PA.
In particolare, l’art. 20, co. 1, del decreto legislativo, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, consente alla pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124 del 2015 – ovvero al 28.08.2015 – con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) al 31 dicembre 2017 abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Questa prima procedura non prevede alcun tipo di selezione eppure le Amministrazioni potrebbero esser costrette ad adottarle qualora le risorse finanziare non siano capienti per l’assunzione di tutti i precari in possesso dei requisiti di legge. In tale evenienza, dovranno esser individuati criteri suppletivi rispetto alla mera anzianità di servizio, i quali tengano conto dell’esigenza espressa dal legislatore di “valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Su di un altro fronte si muove il secondo comma della norma citata, ai sensi del quale le amministrazioni potranno bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla successivamente al 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
La formulazione della norma, richiamando i contratti di lavoro flessibile, è abbastanza ampia da includere tanto i dipendenti con contratto a termine quanto i lavoratori somministrati e i collaboratori coordinati e continuativi.
Le misure sperimentali introdotte dal decreto legislativo non sanciscono un diritto alla stabilizzazione, posto che l’effettiva immissione nei ruoli dell’Amministrazione potrà esser disposta, nel triennio 2018-2020, sempre in conformità al piano triennale dei fabbisogni ed entro i vincoli di finanza pubblica.
Proprio in tema di risorse soccorre il terzo comma del citato art. 20, consentendo di finanziare il piano di stabilizzazione utilizzando i fondi destinati al lavoro flessibile, pari al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009 ex art 9, co. 28, dl 78/2010, a condizione di prevedere definitivamente in bilancio la decurtazione del tetto di spesa di cui al predetto articolo 9, previa certificazione della sussistenza delle risorse da parte dell’organo di controllo interno.
Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione, le Amministrazione potranno prorogare i contratti di lavoro dei soggetti interessati alle procedure medesime, dando così continuità alle attività per le quali sono stati assunti, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato. Allo stesso tempo, non potranno instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile.
E’ chiaro che il governo vorrà mettere una pezza al fenomeno del precariato, ma è anche evidente che questo non potrà avvenire che dal 2018 al 2020 secondo i vincoli di finanza pubblica. Spesso in giro vengono diffuse informazioni fuorvianti e con confacenti alle norme attualmente in vigore. Ricordiamo a tutti che per la stabilizzazione devono essere messi a bilancio dello stato specifici fondi che verranno destinati proprio nella legge di bilancio 2018 da emanarsi entro fine anno 2017. Alcune Aziende ospedaliere della nostra provincia hanno provveduto, in maniera pro-attiva ad effettuare una ricognizione del personale precario di lunga durata in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, il che non implica certo la perdita o l’acquisizione di un diritto. Questo anche al fine di rinnovare i contratti dei precari storici che potrebbero, una volta licenziati, andare in contenzioso. Anche la circolare regionale inviata il 6 ottobre 2017 si muove in questo senso.
Bisogna aspettare quindi la circolare della funzione pubblica, che dovrebbe arrivare nel breve periodo, atta a stabilire tempi e modalità per la stabilizzazione e se queste siano su base Aziendale, Provinciale o Regionale. A nulla serve quindi l’iscrizione a questo o quel sindacato al fine di ottenere la stabilizzazione che dovrà avvenire semplicemente sui requisiti di legge e non certo su “decisioni aziendali”. questo chiarimento si rende necessario dalle continue richieste pervenute dai lavoratori della provincia di Catania. Diffidate da chi vi propone l’iscrizione al sindacato al fine di ottenere la stabilizzazione, posto che questa è riserva di legge e non materia di contrattazione aziendale. Noi come sempre siamo al servizio dei lavoratori.
PH Credit: Diritto24
Salvo Vaccaro
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