Consenso informato: se vi è il dissenso del paziente il dovere del medico o di qualsiasi altro sanitario è quello di non imporre trattamenti sul malato.
L’infermiere non può obbligare il paziente a subire un trattamento sanitario contro la sua volontà, anche se per il suo stesso bene: egli, infatti, deve fermarsi se il malato nega consapevolmente il proprio consenso. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza[1].
La vicenda
Nel caso di specie un infermiere aveva applicato il catetere vescicale a un anziano nonostante il secco rifiuto di questi. Querelato dal paziente, l’addetto dell’ospedale si è difeso sostenendo lo stato di necessità e l’adempimento del proprio dovere che avrebbero scriminato la sua condotta. Ma la Cassazione non è stata di questo stesso parere e ha condannato il sanitario.
Il consenso è sempre necessario
Senza il consenso del paziente, purché consapevole, informato ed espresso in forma cosciente, il medico o l’infermiere non possono applicare un trattamento sanitario, sia esso un catetere o qualsiasi altro più invasivo.
La negazione del consenso rappresenta un ostacolo contro cui l’azione medica deve necessariamente arrestarsi, anche se il mancato intervento del sanitario può cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo o un danno superiore.
Se il dissenso venisse superato mediante una condotta violenta, l’azione del medico – o, più in generale, del personale sanitario – da lecita e doverosa integrerebbe un reato.
È la stessa Costituzione, del resto, che lo dice espressamente [3]: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Nessuno può o deve essere curato per forza; se c’è un “no”consapevole alle cure da parte del paziente, i trattamenti sanitari non possono essere praticati “per forza”, anche se a fin di bene.
[1] Cass. sent. n. 38914/15 del 24.09.2015.
[2] Art. 13 Cost: La libertà personale è inviolabile.
[3] Art. 32, secondo co., Cost.