Il Consenso Informato – Cosa c’è da sapere, cosa c’è da fare.

Il consenso informato del paziente costituisce un momento necessario e fondamentale nello svolgimento dell’attività medica, e più in generale del sanitario, poiché il paziente non può essere sottoposto passivamente a qualsiasi trattamento sanitario (accertamento diagnostico, terapie ecc.) ma è necessario il suo consenso, che deve essere prestato dopo aver ricevuto idonee informazioni e sufficienti elementi di valutazione in ordine al trattamento al quale sarà sottoposto e ai rischi che da tale trattamento possono derivare.
«Consenso» significa partecipazione, consapevolezza, informazione, libertà di scelta e di decisione delle persone ammalate. La validità del consenso, pertanto, è legata a una preventiva e completa informazione: come vedremo, l’operatore sanitario ha l’obbligo di offrire le informazioni indispensabili affinché il paziente sia sufficientemente informato sul tipo di trattamento, sulle alternative terapeutiche, sulle finalità, sulle possibilità di successo, sui rischi e sugli effetti collaterali del trattamento medico.
Il consenso informato non va inteso — come spesso accade — come un ulteriore adempimento burocratico o come un momento di conflitto nella relazione medico-paziente, e non si deve ridurre a una semplice e pura operazione di «stile» alla quale ricorrere per garantirsi da conseguenze giudiziarie, ma deve essere inteso come un momento di quella alleanza terapeutica fondamentale per affrontare in modo corretto la malattia.
L’obbligo del consenso informato è sancito dalla Costituzione, da varie norme di legge, dal Codice di deontologia medica e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
A livello formale si tratta di un atto scritto, controfirmato dal paziente in caso di soggetto minore o incapace di intendere e di volere, dal suo legale rappresentante.
In caso di soggetto incapace, il dissenso dei genitori o del tutore non condiziona l’operato medico qualora l’intervento appaia urgente: se vi è difformità fra la decisione del soggetto esercente la potestà (genitore o tutore) di rifiuto di cure e diritto alla vita dell’incapace, il medico ha il dovere di informare il giudice competente perché adotti un provvedimento d’urgenza e, nel caso di impossibilità di un suo intervento, dovrà agire sulla base dello stato di necessità o del consenso presumibile del paziente.
Il consenso informato vale per le procedure diagnostiche invasive, i trattamenti terapeutici (farmacologico, chemioterapico, radioterapico, emotrasfusione ecc.) e gli interventi chirurgici.
La responsabilità di informare e acquisire il consenso spetta al direttore e ai dirigenti medici delle strutture complesse, semplici a valenza dipartimentale e semplici.
L’infermiere non può mai essere delegato a sostituire il medico in questo compito, ma partecipa all’informazione per quanto di sua competenza, ovvero l’assistenza infermieristica e generale.
Il Decreto Ministeriale 739/94, che delinea il Profilo professionale dell’infermiere, prevede l’erogazione di prestazioni di natura tecnica, relazionale ed educativa; dunque l’informazione al paziente per quanto concerne il suo specifico professionale e’ una prestazione infermieristica.
L’infermiere, potrà anche essere chiamato a presenziare quale testimone alla procedura informativa ed alla raccolta da parte del medico del consenso informato. Anche in questa ipotesi la responsabilità della procedura rimane al medico, il quale risponderà di eventuali omissioni a riguardo.
Fonte principale: www.laleggepertutti.it
Salvo Vaccaro
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